Michele Anzaldi, ultrarenziano del Partito democratico, ieri, rispetto al caso scontrini-Marino, ha detto a Radio Cusano Campus: “Le motivazioni della sentenza non dicono che il fatto non sussiste, dicono che non è abbastanza normato, questo vuol dire che non è sanzionabile, ma non che il comportamento sia moralmente corretto e giustificato”.
SI SBAGLIA Anzaldi perché per la Cassazione – il cui verdetto definitivo stava commentando – “il fatto non sussiste”.
Le motivazioni a cui fa riferimento sono quelle dell’assoluzione in primo grado –precedenti alla condanna a due anni in Appello per peculato e falso annullata dalla Suprema Corte – a firma del giudice Pier Luigi Balestrieri che scrisse:
“Tutte le cene in questione avevano superato il vaglio dell’Ufficio del Cerimoniale, della Ragioneria Generale e, indirettamente, quello della Corte dei Conti, la quale non aveva svolto in proposito rilievi di sorta; (…) il nostro ordinamento non disciplina rigidamente la categoria delle spese di rappresentanza (anzi non le disciplina tout – court ) ( .. .) dovendosi invece unicamente accertare ( .. .) se si tratti di spese ‘destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca’ seco ndo quanto osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte”. Già in primo grado per il peculato relativo all’utilizzo per le cene della carta di credito di Roma Capitale, Marino fu assolto perché “il fatto non sussiste”.
IL GIUDICE Balestrieri scrisse anche: “(. ..) l’intero procedimento di contabilizzazione delle spese di rappresentanza è stato gestito, dallo staff di Marino, senza che questi ne avesse specifica contezza; potendo soltanto al riguardo formulare l’ipotesi, penalmente irrilevante – anche se amministrativamente commendevole –, che il medesimo si fosse disinteressato alla problematica, di cui peraltro non poteva non avere generica conoscenza, ritenendola secondaria e affidandola, per l’appunto, alle cure del personale amministrativo”.
Questo per motivare l’assoluzione dalle contestazioni di falso “perché il fatto non costituisce reato” rispetto alle accuse rivolte a Marino dai pm riguardo l’occultamento del peculato con “disposizioni al personale addetto alla sua segreteria affinché formasse le dichiarazioni giustificative delle spese sostenute inserendovi indicazioni non veridiche, tese ad accreditare la presunta natura istituzionale dell’evento ”.
Per la Cassazione anche rispetto al falso, invece, “il fatto non sussiste”, il perché lo si scoprirà con le relative motivazioni che saranno depositate entro 90 giorni.
Tutti i fatti contestati erano relativi a 56 cene per 12.700 euro, cifra che Marino ha versato (aggiungendo 7 mila euro a copertura di tutte le spese di rappresentanza tra il 12 giugno 2013 e il 31 agosto 2015), dopo lo scoppio della polemica, con un assegno alla ragioneria del Campidoglio il 9 ottobre 2015.
In un altro procedimento in corso sono state rinviate a giudizio due collaboratrici di Marino: Claudia Cirillo con l’accusa di aver mentito ai pm rispetto a una cena del 2013;
l’allora capo segreteria Silvia Decina con l’accusa di aver apposto la firma falsa del sindaco proprio nei 56 giustificativi delle cene per cui ora la Cassazione ha sentenziato, riguardo Marino, che
“il fatto non sussiste”.
Articolo di G. Calapà per IlFQ, 11-4-19